Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 giugno 2009 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 giugno 2009 |
Commentario • 1
- 1. Accertamento Fiscale Per Errata Certificazione Ritenute: Come Difendersi Con L’AvvocatoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 20 gennaio 2026
L'accertamento fiscale per errata certificazione delle ritenute è una contestazione molto frequente, perché l'Agenzia delle Entrate utilizza la certificazione delle ritenute come elemento centrale nei controlli incrociati tra sostituto d'imposta, percettori e versamenti effettuati. Quando la certificazione è errata, incompleta o incoerente, il Fisco tende a presumere: ritenute non operate correttamente ritenute non versate inadempimenti sostanziali, anche in presenza di meri errori formali inattendibilità dei dati fiscali Con conseguente applicazione di sanzioni elevate, e in alcuni casi recuperi d'imposta, anche se le ritenute sono state effettivamente operate e versate. Il rischio è …
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Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Lodi, sentenza 11/04/2022, n. 291Provvedimento: N. R.G. 3809/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice Ada Cappello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3809/2017, promossa da: (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. PERRONE ROSALIA (C.F. , elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Casalpusterlengo via Cavallotti n. 192/d - parte attrice - nei confronti di: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3 CARINI KATJUSCIA, elettivamente domiciliato in VIA SELVAGRECA, 5 LODI presso il difensore avv. CARINI KATJUSCIA - parte convenuta – Nonché di …Leggi di più...
- ordinanza tutela incolumità pubblica·
- art. 2052 c.c.·
- manleva assicurativa·
- danno non patrimoniale·
- personalizzazione danno·
- prova liberatoria·
- responsabilità ex art. 2052 c.c.·
- danno cagionato da animale·
- art. 1917 c.c.·
- danno patrimoniale
Versioni del testo
- Art. 1. Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese 1. E' approvata l'allegata intesa firmata il 4 aprile 2007 tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese in rappresentanza della Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese valdesi e metodiste), che modifica l'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409 , ai sensi dell' articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 1984, n. 449 .
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
- La legge 5 ottobre 1993, n. 409 , reca: «Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione.».
- Si riporta il testo dell' art. 20, secondo comma, della legge 11 agosto 1984, n. 449 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese):
«Art. 20. - Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.
In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformita' all' art. 8 della Costituzione , le intese del caso.». - Art. 2. Modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409 1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409 , e' sostituito dal seguente:
«3. L'attribuzione alla Tavola valdese delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verra' effettuata in proporzione alle scelte espresse».
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 4, comma 3, della legge 5 ottobre 1993, n. 409 , cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF). - 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la Tavola valdese concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516 , e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517 , e con gli enti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La Tavola valdese utilizzera' le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese verranno indicate con la denominazione “Chiesa
evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi)”.
3. L'attribuzione alla Tavola valdese delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verra' effettuata in proporzione alle scelte espresse.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrispondera' annualmente, entro il mese di giugno, alla Tavola valdese la somma risultante dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese.
5. La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministro dell'interno un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.
6. Il rendiconto di cui al comma 5 dovra' precisare gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi siano stati eventualmente operati, con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento.
7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.». - Art. 3. Entrata in vigore 1. La modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409 , introdotta dall'articolo 2, decorre dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.