Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 novembre 2025 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 novembre 2025 |
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Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Lanusei, sentenza 25/11/2025, n. 80Provvedimento: N. R.A.C.L. 158/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LANUSEI in persona della dott.ssa Giada Rutili, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 158/2025 R.A.C.L., promossa da (c.f. ), elettivamente domiciliata in Tortolì, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Francesco Antonio Corrias, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Enzo di Mauro, in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo, ricorrente contro , e Controparte_1 Controparte_2 …Leggi di più...
- adempimento in forma specifica·
- prescrizione quinquennale·
- disparità di trattamento·
- principio di parità di trattamento·
- art. 1 comma 121 L. 107/2015·
- risarcimento danni·
- lavoro a tempo determinato·
- giurisprudenza Corte di Giustizia UE·
- giurisprudenza Consiglio di Stato·
- diritto al bonus carta docente·
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- art. 4 Accordo Quadro lavoro a tempo determinato
Versioni del testo
- Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021, di seguito denominato «Accordo».
- Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.
- Art. 3. Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede alle attivita' di cui agli articoli 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 22 dell'Accordo a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 23 dell'Accordo si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.