Articolo 78 delle Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali
Articolo 77Articolo 79
Versione
9 novembre 1938
Art. 78.

Le amministrazioni ospedaliere, sentito il direttore sanitario, possono ammettere, in numero limitato, i laureati in medicina e chirurgia a frequentare le divisioni di cura e gli Istituti di indagine, alle dipendenze e sotto la vigilanza e responsabilita' dei rispettivi primari, nonche' i laureati in farmacia a frequentare la farmacia dell'ospedale.

All'occorrenza ed in casi di assoluta dimostrata necessita', ai medici frequentatori possono essere affidati servizi di supplenza, qualora non sia possibile affidarli ad assistenti effettivi scaduti.

Possono essere ammessi a frequentare le divisioni e gli istituti sopradetti anche gli studenti in medicina; cosi' pure nella farmacia dell'ospedale possono essere ammessi gli studenti in farmacia.


Entrata in vigore il 9 novembre 1938
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