Articolo 24 delle Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali
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Versione
9 novembre 1938
Art. 24.

Il primario ha la direzione di una divisione di medicina o di chirurgia o di specialita' ovvero e' a capo di istituti laboratori e gabinetti di indagini e terapie speciali.

Egli ha le seguenti attribuzioni:

a) vigila sul buon andamento dei servizi igienici e sull'operosita' e disciplina del personale assegnato alla propria divisione;

b) visita giornalmente, nelle ore stabilite dalla direzione e in qualunque ora in caso di necessita', gli ammalati ricoverati, formula le diagnosi, prescrive il tipo dietetico e determina il trattamento curativo pertinente ai singoli ricoverati, controllando che le prescrizioni date vengano eseguite; pratica direttamente sui malati quegli interventi che ritiene di non poter affidare all'aiuto;

c) dirige il servizio di ambulatorio, secondo le disposizioni ed i turni determinati dal direttore sanitario;

d) si assicura che gli ammalati ammessi nella divisione abbiano necessita' di ricovero in ospedale e che la degenza non si prolunghi oltre il tempo strettamente necessario alla cura;

e) cura, sotto la propria responsabilita', la regolare tenuta delle cartelle cliniche e dei registri nosologici;

f) fa le richieste dei materiali di corredo della divisione e vigila sulla conservazione di essi;

g) deve prestarsi ai consulti richiesti dai dirigenti di altri reparti.

Il primario capo di istituto o di laboratorio o di gabinetto di indagini e cure ha la direzione dei relativi servizi, nell'ambito dei quali deve corrispondere alle richieste del direttore sanitario e dei primari curanti.

Il primario, alla cessazione del servizio, puo' dall'amministrazione ospedaliera essere nominato «primario ospedaliero emerito».


Entrata in vigore il 9 novembre 1938
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