Articolo 81 delle Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali
Articolo 80Articolo 82
Versione
9 novembre 1938
Art. 81.

Le diarie stabilite per i malati non abbienti devono comprendere, oltre tutte le voci che costituiscono il costo del ricovero, anche le spese riferentisi alle indagini ed alle cure necessarie.


Entrata in vigore il 9 novembre 1938
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