Articolo 19 delle Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali
Articolo 18Articolo 20
Versione
9 novembre 1938
Art. 19.

Il personale sanitario di ruolo degli ospedali di 1ª e 2ª categoria non puo' occupare altri posti di ruolo presso altri enti pubblici, ospedali o cliniche universitarie e risiedere fuori del Comune, ove ha la sede l'ospedale, presso cui esso presta servizio.

Salvo quanto dispongono l'art. 20 per il soprintendente sanitario, l'art. 21 per il direttore sanitario e l'art. 30 per le ostetriche, le amministrazioni ospedaliere non possono inserire nei loro regolamenti disposizioni limitatrici della libera attivita' professionale del personale sanitario. E' pero', in facolta' delle amministrazioni ospedaliere vietare o limitare con apposita deliberazione, talune forme di esercizio professionale che si risolvono in una concorrenza all'ospedale da cui i sanitari dipendono. La deliberazione deve essere approvata dal Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita'.


Entrata in vigore il 9 novembre 1938
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente