Massima: […] della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera) nel prescrivere, in relazione alla delega legislativa conferita con l'art. 43 stessa legge, che in ogni caso fossero riconosciute "le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale gia' in servizio", e' volta, nel suo proprio e circoscritto significato tecnico, esclusivamente alla salvaguardia di posizioni, […] nei confronti dell'art. 133 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, nella parte in cui non prevede che la incompatibilita' con l'esercizio professionale in case di cura private, non possa operare per i sanitari ospedalieri gia' in servizio all'atto della sua emanazione. […]
Massima: All'assolvimento del servizio, in cui si concreta l'assistenza ospedaliera, l'universita' e' stata chiamata ad assicurare, nell'ambito della riforma (ved. in particolare, gli artt. 1, commi secondo e terzo, e 40, n. 2, legge n. 132 del 1968), in ragione dell'alto livello di preparazione dei docenti, con le sue cliniche, i suoi istituti, il suo personale sanitario addetto agli ospedali totalmente o parzialmente clinicizzati, un prezioso apporto al piu' efficace perseguimento di quella finalita' assistenziale-curativa, additata dall'art. 32 della Costituzione, ed alla quale va riconosciuto rilievo non inferiore a quello emergente dall'art. 33 della stessa Carta costituzionale per la finalita' didattico-scientifica, che l'universita' e' istituzionalmente tenuta a perseguire.
Leggi di più...- legge 12 febbraio 1968, n. 132, art. 43, lett. d, e d.p.r. 27 marzo 1969, n. 129, art. 3·
- non e' violato il principio di eguaglianza·
- estensione al personale sanitario degli ospedali clinicizzati o convenzionati·
- finalita' della riforma·
- norme concernenti i rapporti di lavoro a tempo pieno ed a tempo definito·
- sent. 103/77 c. enti ospedalieri·
- stato giuridico dei sanitari ospedalieri con funzioni di diagnosi e cura·
- razionalita'·
- esclusione di illegittimita' costituzionale. enti ospedalieri·
- incompatibilita' dell'attivita' libero professionale in case di cura private·
- artt. 24 e 133·
- discrezionalita' legislativa·
- esercizio non irrazionale·
- estensione anche al personale sanitario universitario degli ospedali clinicizzati o convenzionati·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.