Articolo 25 delle Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali
Articolo 24Articolo 26
Versione
9 novembre 1938
Art. 25.

Gli aiuti sono distinti in aiuti medici, aiuti chirurghi e aiuti di specialita'.

Tra gli aiuti di specialita' sono compresi gli addetti agli istituti o gabinetti speciali.

L'aiuto coadiuva il primario nel disimpegno delle sue mansioni, anche per quanto riguarda la vigilanza igienica e disciplinare, lo coadiuva nel servizio di ambulatorio e lo sostituisce nelle assenze come in qualsiasi forma di intervento in confronto dei ricoverati, quando cio' viene a lui deferito dal primario dal quale dipende.

L'aiuto e nominato per un quadriennio e puo' essere riconfermato per un periodo di tempo non superiore ad un altro quadriennio, previa autorizzazione del Prefetto.
Entrata in vigore il 9 novembre 1938
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