Articolo 30 delle Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali
Articolo 29Articolo 31
Versione
9 novembre 1938
Art. 30.

La ostetrica coadiuva i sanitari addetti alla sezione ostetrico-ginecologica quando vi siano addette piu' ostetriche, puo' essere nominata una ostetrica capo.

Le ostetriche vengono nominate per due anni e possono essere riconfermate di anno in anno, fino a raggiungere una durata complessiva di servizio non superiore a sei anni.

La ostetrica capo, dopo un biennio di prova, puo' essere mantenuta in servizio per bienni successivi fino al raggiungimento del limite di eta', disposto dall'art. 18.

Tanto alla ostetrica capo che alle ostetriche e' inibito l'esercizio professionale.
Entrata in vigore il 9 novembre 1938
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