Articolo 84 delle Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali
Articolo 83Articolo 85
Versione
9 novembre 1938
Art. 84.

Con le stesse modalita' di cui all'articolo precedente saranno determinate le tariffe per le prestazioni agli abbienti, eseguite negli ambulatori, negli istituti di cure speciali, laboratori e gabinetti ospedalieri, e saranno erogati i relativi proventi.


Entrata in vigore il 9 novembre 1938
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