Articolo 103 del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
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15 agosto 2020
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14 ottobre 2020
Art. 103. Servizi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli 1. Al fine di consentire alla Agenzia delle dogane e dei monopoli di svolgere, con criteri imprenditoriali, i servizi di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una apposita societa', di cui la predetta Agenzia e' socio unico, regolata ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 . Lo svolgimento dell'attivita' della societa' ((...)) e' disciplinato nell'ambito della convenzione triennale prevista dall' articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 .
2. Ove la societa' di cui al comma 1 sia costituita, il relativo statuto prevede che l'organo amministrativo e' costituito da un amministratore unico ((, individuato nel direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,)) e che la societa' medesima opera sulla base di un piano industriale che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione. ((Per il perseguimento dei propri scopi sociali, la societa' si avvale, tramite apposito contratto di servizio con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, del personale e dei servizi di laboratorio dell'Agenzia stessa)) .
3. La societa' di cui al comma 1 puo' essere costituita per lo svolgimento dei servizi di:
a) certificazione di qualita' dei prodotti realizzata attraverso l'analisi tecnico - scientifica e il controllo su campioni di merce realizzati presso i laboratori dell'Agenzia;
b) uso del certificato del bollino di qualita', qualora il prodotto analizzato soddisfi gli standard di qualita' (assenza di elementi nocivi e provenienza certificata), apposto sulla confezione dello stesso, previo riconoscimento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di una royalty per l'utilizzo del bollino di qualita', e sino a quando i controlli previsti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei protocolli tecnico scientifici garantiscano il mantenimento degli standard qualitativi.
4. Ogniqualvolta si fa riferimento a: Agenzia delle dogane, Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, Direzione generale dogane ed imposte indirette sugli affari, Dipartimento delle dogane, Ministero delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Laboratori chimici compartimentali delle dogane e delle imposte indirette, compartimenti doganali, circoscrizioni doganali, dogane, sezioni doganali, posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, dogane di seconda e terza categoria, ricevitori doganali, posti doganali, Uffici Tecnici di Finanza, ispettorato compartimentale dell'amministrazione dei monopoli di Stato, monopoli di Stato, si intende l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed i rispettivi Uffici di competenza.
(( 4-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600.000 euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ))
Entrata in vigore il 14 ottobre 2020
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