a) un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all' articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 ;
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle ((indennita' di cui agli articoli 9, 10 e 12 del presente decreto)) ;
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell' articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020 .
2. La domanda per la quota di Rem di cui al comma 1 e' presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 15 ottobre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso.
3. Il riconoscimento della quota del Rem di cui al comma 1 e' effettuato nel limite di spesa di 172,5 milioni di euro per l'anno 2020 nell'ambito del Fondo per il reddito di emergenza di cui all' articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020 .
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui all' articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020 , ove compatibile.