Articolo 18 del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
Articolo 17Articolo 19
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15 agosto 2020
Art. 18. Disposizioni in materia di patronati 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 , sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 20 milioni di euro annui. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, che consegue da maggiori somme versate agli istituti di cui al primo periodo in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152 , si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Entrata in vigore il 15 agosto 2020
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