Art. 99. Proroga riscossione coattiva 1. All' articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 152, comma 1 , del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , le parole «31 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 65,7 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e in 165,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 65,7 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e in 165,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 114.