((0a) all'articolo 28, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda e' determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti")) ;
a) all'articolo 28, comma 3, dopo la parola «alberghiere» e' inserita la seguente: «, termali»;
b) all'articolo 28, comma 5, le parole «e maggio» sono sostituite dalle seguenti: «, maggio e giugno» e le parole: «e giugno», sono sostituite dalle seguenti: «, giugno e luglio»;
b-bis) all'articolo 28, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese turistico-ricettive, il credito d'imposta spetta fino al 31 dicembre 2020"»;
c) all'articolo 182, comma 1, dopo le parole «tour operator» sono inserite le seguenti «, nonche' le guide e gli accompagnatori turistici» e le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «265 milioni».
2. Per le imprese del comparto turistico ((, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,)) la moratoria straordinaria prevista all' articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, e' prorogata sino al 31 marzo 2021. Per le finalita' di cui al presente comma la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all' articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , e' incrementata di 8,4 milioni di euro per l'anno 2021.
(( 2-bis. All' articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 , le parole: "causale del pagamento," sono sostituite dalle seguenti: "richiesta di utilizzo del finanziamento, del relativo codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia e".
2-ter. All' articolo 20, comma 11, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli incrementi di cui ai suddetti commi nonche' quelli riportati nell'allegato B sono al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione")) 3. L'efficacia della presente disposizione e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 339,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
((4-bis. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 114, comma 4, per un ammontare pari a 39,1 milioni di euro per l'anno 2020))