Articolo 5 del Decreto 22 gennaio 2014, n. 31
Articolo 4Articolo 6
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1 aprile 2014
Art. 5. Dipendenti e collaboratori 1. Le societa' di mediazione creditizia applicano rigorose procedure di selezione dei propri dipendenti e collaboratori, acquisendo e conservando la documentazione probatoria dei requisiti posseduti.
2. Esse verificano la correttezza dell'operato dei propri dipendenti e collaboratori anche attraverso apposite indagini sul grado di soddisfazione della clientela e periodici accessi ispettivi; questi ultimi devono essere effettuati annualmente su almeno un quinto dei collaboratori esterni. In caso di anomalie, le societa' adottano prontamente adeguate misure.
3. Le forme di remunerazione e valutazione dei dipendenti e collaboratori adottate non devono costituire un incentivo a distribuire prodotti non adeguati rispetto alle esigenze dei clienti.
Entrata in vigore il 1 aprile 2014
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