Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 aprile 2014 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 aprile 2014 |
Commentari • 15
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO 1. Con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al T.A.R. per il Lazio, la società AQ Energy, titolare di impianto fotovoltaico, ha impugnato: i) la determinazione 27 gennaio 2020, prot. n. GSE/P20200004028, con cui il G.S.E. ha comunicato che l'impianto non può fruire dei benefici di cui alla l. n. 129/2010 in quanto carente dei requisiti ai quali è subordinato l'accesso; ii) la nota del G.S.E. 25 maggio 2018, prot. n. GSE/P20180045710, con cui erano stati chiesti alla società ed alle amministrazioni competenti osservazioni e chiarimenti in merito alla idoneità del titolo abilitativo. Con i motivi aggiunti presentati il 21 ottobre 2020 la società ha poi impugnato: …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 27/09/2024, n. 16826Provvedimento: Pubblicato il 27/09/2024 N. 16826/2024 REG.PROV.COLL. N. 03616/2020 REG.RIC. N. 04105/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3616 del 2020, proposto da Power One Italy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Tortora, Alessandro Giussani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Gestore Servizi Energetici s.p.a. - GSE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli …Leggi di più...
- incentivi fotovoltaici·
- art. 21-nonies L. 241/90·
- art. 12 comma 5 D.M. 5 maggio 2011·
- artato frazionamento·
- D.M. 5 maggio 2011·
- potere di autotutela·
- legittimo affidamento·
- contiguità impianti·
- giusto procedimento·
- art. 3 par. 3.8 Regole applicative
Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. Definizioni 1. Nel presente regolamento si intende per:
a) «Testo unico»: il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 ;
b) «societa' di mediazione creditizia»: le societa' iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2, del Testo unico;
c) «organo con funzioni di controllo»: il collegio sindacale o il sindaco unico, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione come disciplinati dal codice civile ;
d) «Organismo», l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 128-undecies del Testo unico bancario.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 128-sexies e 128-septies del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 :
«Art. 128-sexies (Mediatori creditizi). - 1. E' mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attivita' di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
3. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di mediatore creditizio e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'art. 128-undecies.
3. Il mediatore creditizio puo' svolgere esclusivamente l'attivita' indicata al comma 1 nonche' attivita' connesse o strumentali.
4. Il mediatore creditizio svolge la propria attivita' senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.
Art. 128-septies (Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi). - 1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall'art. 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;
d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilita';
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalita', compreso il superamento di un apposito esame;
f).
1-bis. La permanenza nell'elenco e' subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-ter, all'esercizio effettivo dell'attivita' e all'aggiornamento professionale.
1-ter. L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.».
- Si riporta il testo dell' art. 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario - decreto legislativo n. 385 del 1993 - in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi):
«Art. 29 (Disposizioni attuative). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni attuative del presente decreto, che indichino, tra l'altro, il contenuto dei requisiti organizzativi e di forma giuridica di cui agli articoli 128-quinquies, comma 1, lettera e), e 128-septies, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Per il riferimento al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 , vedasi nelle Note alle premesse.
- Per il riferimento al comma 2 dell'art. 128-sexies del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 , vedasi nelle Note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 128-undecies del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 :
«Art. 128-undecies (Organismo). - 1. E' istituito un Organismo, avente personalita' giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi.
L'Organismo e' dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.
2. I primi componenti dell'organo di gestione dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia.
3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 128-quater, comma 2, e all'art. 128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attivita' necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge.
4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' effettuare ispezioni e puo' chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.». - Articolo 2Art. 2. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle societa' di mediazione creditizia.
- Articolo 3Art. 3. Responsabile del controllo 1. Per verificare l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili all'attivita' svolta l'organo di controllo nominato ai sensi di legge si avvale del sistema di controllo interno previsto dall'articolo 4.