Articolo 21 del Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127
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Versione
7 giugno 2003
Art. 21. Mobilita' con le universita' e con gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico 1. Il personale di ricerca in servizio presso il C.N.R. e' autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le universita', in materie pertinenti all'attivita' di ricerca svolta, relativi a corsi ufficiali o integrativi, fatto salvo l'espletamento dei compiti istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro presso il C.N.R. Spetta agli statuti delle universita' determinare le modalita' attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attivita' didattiche e scientifiche.
2. I ricercatori ed i professori universitari di ruolo possono svolgere, per periodi determinati, attivita' di ricerca presso gli istituti del C.N.R.
3. Il personale di ricerca del C.N.R. e' autorizzato ad assumere incarichi di direzione di dipartimenti o di centri di ricerca, nonche' a svolgere attivita' di ricerca, presso le universita', per periodi determinati. Spetta agli statuti delle universita' determinare le modalita' attraverso le quali il predetto personale, per la durata dell'incarico o dell'attivita', partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attivita' scientifiche.
4. I contratti di cui al comma 1 e le attivita' di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attivita' di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attivita' prevista dall' articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . Lo svolgimento di attivita' di ricerca presso il C.N.R. puo' comportare per i ricercatori ed i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.
5. Il personale dell'area della ricerca degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) di diritto pubblico puo' svolgere, a richiesta e per periodi determinati, attivita' di ricerca presso gli Istituti del C.N.R. Il personale di ricerca in servizio presso il C.N.R. e' autorizzato ad assumere incarichi di direzione ed a svolgere attivita' di ricerca presso gli I.R.C.C.S. per periodi determinati.
6. I regolamenti dell'ente, gli statuti e i regolamenti degli atenei e i regolamenti degli I.R.C.C.S. disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Nota all' art. 21 :
- L' art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , cosi' recita:
«1. Al fine di garantire e favorire una piena commutabilita' tra insegnamento e ricerca, il rettore puo', con proprio decreto, autorizzare il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario, ovvero la conferma in ruolo di professore associato, su sua domanda e sentito il consiglio della facolta' interessata, a dedicarsi periodicamente ad esclusive attivita' di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali complessivamente per non piu' di due anni accademici in un decennio.
Nel concedere le autorizzazioni di cui al precedente comma, il rettore dovra' tener conto delle esigenze di funzionamento dell'Universita' distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra i docenti che eventualmente le richiedano.
I risultati dell'attivita' di ricerca sono comunicati al rettore e al consiglio di facolta' con le modalita' di cui al successivo art. 18.
I periodi di esclusiva attivita' scientifica, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto all'indennita' di missione.
Per i casi di eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, resta fermo quanto disposto dall' art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311 .
Restano altresi' ferme le vigenti disposizioni concernenti il collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri per incarichi di insegnamento o altri incarichi all'estero dei professori di ruolo.
Il periodo trascorso all'estero per attivita' di ricerca o di insegnamento e' utile anche per il conseguimento del triennio di straordinario.
I professori che assumano insegnamento o siano chiamati a svolgere attivita' scientifica nelle Universita' dei Paesi della Comunita' europea, ovvero presso i centri o le istituzioni internazionali di ricerca possono essere soggetti, in quanto compatibile, alla normativa, se piu' favorevole, che disciplina l'attivita' dei docenti o ricercatori di quelle istituzioni.
In tali casi i professori di cui al precedente comma possono essere collocati fuori ruolo, in deroga alle vigenti procedure, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e degli affari esteri che disciplinera' anche il regime giuridico ed economico del periodo di attivita' all'estero.
In ogni caso il docente ha diritto a riassumere il proprio ufficio all'atto della cessazione del rapporto con l'Universita' o l'ente estero o internazionale».
Entrata in vigore il 7 giugno 2003
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