Articolo 2 del Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127
Articolo 1Articolo 3
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7 giugno 2003
Art. 2. Finalita' dell'ente 1. Il C.N.R. e' ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attivita' di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati.
2. Il C.N.R. ha personalita' giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformita' al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168 , e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , nonche', per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile .
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca esercita nei confronti del C.N.R. le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2.
Note all' art. 2:
- La legge 9 maggio 1989, n. 168 , concerne: «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica».
- Per il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 7 giugno 2003
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