Articolo 8 - Della cambiale e del vaglia cambiario
Articolo 7Articolo 9
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1 gennaio 1934
Art. 8.

Ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. E' valida tuttavia, la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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