Articolo 88 - Della cambiale e del vaglia cambiario
Articolo 87Articolo 89
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1 gennaio 1934
Art. 88.

In caso di alterazione del testo della cambiale chi ha firmato dopo l'alterazione risponde nei termini del testo alterato; chi ha firmato prima risponde nei termini del testo originario.

Qualora non risulti dal titolo o non si dimostri che la firma sia stata apposta prima o dopo, si presume che sia stata apposta prima.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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