Nei giudizi cambiari, tanto di cognizione quanto di opposizione al precetto, il debitore puo' opporre soltanto le eccezioni di nullita' della cambiale a termini dell'art. 2 e quelle non vietate dall'art.
21.
Se le eccezioni siano di lunga indagine, il giudice, su istanza del creditore, deve emettere sentenza provvisoria di condanna, con cauzione o senza.
Puo' anche concedere su richiesta del debitore, quando concorrano gravi ragioni, la sospensione dell'esecuzione, imponendo, se lo ritenga opportuno, idonea cauzione.
Se la sospensione fosse stata gia' concessa col decreto indicato nell'articolo precedente, il giudice in prosieguo di giudizio decidera' la conferma o la rivocazione del provvedimento.