Articolo 11 - Della cambiale e del vaglia cambiario
Articolo 10Articolo 12
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1 gennaio 1934
Art. 11.

Chi appone la firma sulla cambiale quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, e' obbligato cambiariamente come se avesse firmato in proprio, e, se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato. La stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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