Articolo 20 - Della cambiale e del vaglia cambiario
Articolo 19Articolo 21
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1 gennaio 1934
Art. 20.

Il detentore della cambiale e' considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima e' in bianco. Le girate cancellate si hanno, a questo effetto, per non scritte. Se una girata in bianco e' seguita da un'altra girata, si reputa che il sottoscrittore di quest'ultima abbia acquistato la cambiale per effetto della girata in bianco.

Se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di una cambiale, il nuovo portatore che giustifichi il suo diritto nella maniera indicata nel precedente comma, non e' tenuto a consegnarla se non quando l'abbia acquistata in mala fede ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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