Articolo 38 - Della cambiale e del vaglia cambiario
Articolo 37Articolo 39
Versione
1 gennaio 1934
Art. 38.

La cambiale puo' essere tratta:

a vista;

a certo tempo vista;

a certo tempo data;

a giorno fisso.

Le cambiali ad altre scadenze o a scadenze successive sono nulle.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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