Articolo 33 - Della cambiale e del vaglia cambiario
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1 gennaio 1934
Art. 33.

Con l'accettazione il trattario si obbliga di pagare la cambiale alla scadenza.

In mancanza di pagamento il portatore ancorche' sia il traente, ha contro l'accettante un'azione cambiaria diretta per tutto quanto puo' essere chiesto ai sensi degli articoli 55 e 56.

Il trattario che accetta resta obbligato anche se ignora il fallimento del traente.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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