Articolo 22 - Della cambiale e del vaglia cambiario
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1 gennaio 1934
Art. 22.

Se alla girata e' apposta la clausola «valuta per incasso», «per incasso», «per procura» od ogni altra che implichi un semplice mandato, il portatore puo' esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma non puo' girarla che per procura.

Gli obbligati non possono in questo caso opporre al portatore se non le eccezioni che avrebbero potuto opporre al girante.

Il mandato contenuto in una girata per procura non si estingue per la morte del mandante o per la sopravvenuta sua incapacita'.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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