Articolo 12 - Della cambiale e del vaglia cambiario
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 gennaio 1934
Art. 12.

La facolta' generale di obbligarsi in nome e per conto altrui non fa presumere, salvo prova contraria, la facolta' di obbligarsi cambiariamente.

La facolta' generale di obbligarsi in nome e per conto di un commerciante comprende anche quella di obbligarsi cambiariamente, salvo che l'atto di rappresentanza, pubblicato a norma dell'articolo 9 del Codice di commercio, non disponga, diversamente.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente