Articolo 56 - Della cambiale e del vaglia cambiario
Articolo 55Articolo 57
Versione
1 gennaio 1934
Art. 56.

Chi ha pagato la cambiale puo' ripetere dai suoi garanti:

1° la somma integrale sborsata;

2° gli interessi sulla somma in misura uguale a quella indicata nel titolo a norma dell'art. 5 o, in mancanza, al tasso legale, dal giorno del disborso;

3° le spese sostenute.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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