In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione, il portatore della cambiale puo' farne denunzia al trattario e chiedere l'ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui la cambiale e' pagabile, o al pretore del luogo in cui egli ha domicilio.
Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali della cambiale e, se si tratta di cambiale in bianco, quelli sufficienti a identificarla.
Il presidente del tribunale o il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verita' dei fatti e sul diritto del portatore, emette nel piu' breve tempo possibile un decreto con il quale, menzionando i dati della cambiale, ne pronuncia l'ammortamento e ne autorizza il pagamento dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, se la cambiale sia gia' scaduta o sia a vista, oppure dalla data della scadenza, se questa sia successiva alla detta pubblicazione, purche' non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.
Il decreto deve essere, a cura del ricorrente, notificato al trattario e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Malgrado la denunzia, il pagamento della cambiale al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore.