Articolo 41 - Della cambiale e del vaglia cambiario
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1 gennaio 1934
Art. 41.

La cambiale tratta a uno o piu' mesi data o vista scade nel giorno corrispondente del mese in cui il pagamento deve essere effettuato.
In mancanza del giorno corrispondente la cambiale scade l'ultimo del mese.

Se la cambiale e' tratta a uno o piu' mesi e mezzo data o vista, si computano prima i mesi interi. Se la scadenza e' fissata al principio, alla meta' (meta' gennaio, meta', febbraio, ecc.) o alla fine del mese, la cambiale scade il primo, il quindici o l'ultimo giorno del mese.

Con le espressioni «otto giorni» o «quindici giorni» s'intende non gia' una o due settimane ma otto o «quindici giorni» effettivi.

Con la espressione « mezzo mese » si intende il, termine di quindici giorni.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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