Articolo 74 - Della cambiale e del vaglia cambiario
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1 gennaio 1934
Art. 74.

Il traente, il girante o l'avallante puo' indicare una persona per accettare o pagare al bisogno.

La cambiale puo', nelle condizioni sottoindicate, essere accettata o pagata da una persona che interviene per qualsiasi obbligato in via di regresso.

L'interveniente puo' essere un terzo, lo stesso trattario o una persona gia', obbligata cambiariamente tranne l'accettante.

L'interveniente deve, nei due giorni feriali successivi all'intervento, darne avviso, a colui per il quale e' intervenuto. In caso d'inosservanza di tale termine egli e' responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza pero' che l'ammontare del risarcimento possa superare quello della cambiale.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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