Articolo 51 - Della cambiale e del vaglia cambiario
Articolo 50Articolo 52
Versione
1 gennaio 1934
Art. 51.

Il rifiuto dell'accettazione o del pagamento deve essere constatato con atto autentico (protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento).

Il protesto per mancata accettazione,deve essere levato nei termini fissati dalla presentazione all'accettazione. Se la presentazione nel caso previsto dall'articolo 29 comma l° e' stata fatta nell'ultimo giorno del termine, il protesto puo' essere levato anche il giorno successivo.

Il protesto per mancato pagamento di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve essere levato uno dei due giorni feriali seguenti al giorno in cui la cambiale e' pagabile. Se la cambiale e' a vista, Il protesto deve essere levato secondo le norme del precedente comma relativo al protesto per mancata accettazione:

Il protesto per mancata accettazione dispensa dalla presentazione al pagamento e dal protesto per mancato pagamento.

In caso di cessazione di pagamenti del trattario, abbia o non abbia accettato, o in caso di esecuzione infruttuosa sui suoi beni, il portatore non puo' esercitare il regresso che dopo aver presentato la cambiale al trattario per il pagamento e dopo aver levato protesto.

In caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato, e nel caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile, la produzione della sentenza dichiarativa del fallimento basta al portatore per esercitare il regresso.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente