Articolo 18 - Della cambiale e del vaglia cambiario
Articolo 17Articolo 19
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1 gennaio 1934
Art. 18.

La girata trasferisce tutti i diritti inerenti alla cambiale.

Se la girata e' in bianco, il portatore puo':

1° riempirla col proprio nome o con quello di altra persona;

2° girare la cambiale di nuovo in bianco o a persona determinata;
3° trasmettere la cambiale a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza, girarla.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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