Articolo 70 - Della cambiale e del vaglia cambiario
Articolo 69Articolo 71
Versione
1 gennaio 1934
Art. 70.

Il protesto si deve fare nei luoghi indicati dall'articolo contro le persone ivi rispettivamente indicate, anche se non presenti.

Se il domicilio di dette persone non si puo' rintracciare, il protesto puo' esser fatto in qualsiasi localita' nel luogo di pagamento a scelta di chi vi procede.

L'incapacita' delle persone alle quali la cambiale deve essere presentata non dispensa dall'obbligo di levare il protesto contro di esse, salvo quanto e' disposto nell'ultimo comma dell'articolo 51.

Se la persona alla quale la cambiale deve essere presentata e' morta, il protesto si leva egualmente al suo nome secondo le regole precedenti.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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