Articolo 37 - Della cambiale e del vaglia cambiario
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1 gennaio 1934
Art. 37.

L'avallante e' obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo e' stato dato.

La sua obbligazione e' valida ancorche' l'obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.

L'avallante che paga la cambiale acquista i diritti ad essa inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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