Articolo 68 - Della cambiale e del vaglia cambiario
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1 gennaio 1934
Art. 68.

Il protesto deve essere fatto con un solo atto da un notaro o da un ufficiale giudiziario.

Nei comuni nei quali non esista notaro o ufficiale giudiziario il protesto puo' esser levato dal segretario comunale. Non e' richiesta l'assistenza di testimoni per levare protesto.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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