Articolo 5 - Della cambiale e del vaglia cambiario
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 gennaio 1934
Art. 5.

Nella cambiale pagabile a vista o a certo tempo vista il traente puo' disporre che la somma sia produttiva d'interessi. In qualunque altra specie di cambiale la promessa d'interessi si ha per non scritta.

Il tasso d'interesse deve essere indicato nella cambiale; mancando tale indicazione, la clausola si ha per non scritta.

Gl'interessi decorrono dalla data della cambiale quando non sia indicata una decorrenza diversa.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente