Articolo 55 - Della cambiale e del vaglia cambiario
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1 gennaio 1934
Art. 55.

Il portatore puo' chiedere in via di regresso:

1° l'ammontare della cambiale non accettata o non pagata con gli interessi, se siano stati indicati;

2° gli interessi dalla scadenza in misura uguale a quella indicata nel titolo a norma dell'art. 5 o, in mancanza, al tasso legale;

3° le spese per il protesto, per gli avvisi dati e le altre spese.

Se il regresso e' esercitato prima della scadenza, sara' dedotto uno sconto dall'ammontare della cambiale.

Tale sconto e' calcolato in base al tasso ufficiale vigente (tasso della Banca di emissione) alla data del regresso nel luogo del domicilio del portatore.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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