Articolo 82 - Della cambiale e del vaglia cambiario
Articolo 81Articolo 83
Versione
1 gennaio 1934
Art. 82.

Chi paga per intervento acquista i diritti inerenti alla cambiale contro colui per il quale ha pagato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo; non puo' girare nuovamente la cambiale.

I giranti susseguenti all'obbligato per il quale il pagamento e' stato fatto sono liberati.

Se piu' persone offrono il pagamento per intervento, e' preferita quella il cui pagamento libera il maggior numero di obbligati. Chi scientemente interviene in contrasto con questa disposizione perde il regresso contro coloro che sarebbero stati liberati.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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