Articolo 46 - Della cambiale e del vaglia cambiario
Articolo 45Articolo 47
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1 gennaio 1934
Art. 46.

Il portatore della cambiale non e' tenuto a riceverne il pagamento prima della scadenza.

Il trattario che paga prima della scadenza lo fa a suo rischio e pericolo.

Chi paga alla scadenza e' validamente liberato, a meno che da parte sua non vi sia dolo o colpa grave. Egli e' tenuto ad accertare la regolare continuita' delle girate ma non a verificare l'autenticita' delle firme dei giranti.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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