Articolo 39 - Della cambiale e del vaglia cambiario
Articolo 38Articolo 40
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1 gennaio 1934
Art. 39.

La cambiale a vista e' pagabile alla presentazione. Essa deve essere presentata per il pagamento nel termine di un anno dalla sua data. Il traente puo' abbreviare questo termine o prolungarlo. Tali termini possono essere abbreviati dai giranti.

Il traente puo' stabilire che una cambiale pagabile a vista non sia presentata per il pagamento prima di una certa data. In questo caso il termine di presentazione decorre da tale data.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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