Articolo 44 - Della cambiale e del vaglia cambiario
Articolo 43Articolo 45
Versione
1 gennaio 1934
Art. 44.

La cambiale deve essere presentata per il pagamento nel luogo e all'indirizzo indicato sul titolo.

Quando manchi tale indirizzo, deve essere presentata per il pagamento:

1° al domicilio del trattario o della persona designata sul titolo a pagare per esso;

2° al domicilio dell'accettante per intervento o della persona designata sul titolo a pagare per esso;

3° al domicilio dell'indicato al bisogno.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente