Articolo 90 - Della cambiale e del vaglia cambiario
Articolo 89Articolo 91
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1 gennaio 1934
Art. 90.

L'opposizione del detentore deve essere in ogni caso proposta con citazione da notificarsi al ricorrente e al trattario della cambiale per comparire davanti al tribunale del luogo di pagamento.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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