Articolo 25 - Della cambiale e del vaglia cambiario
Articolo 24Articolo 26
Versione
1 gennaio 1934
Art. 25.

Con la cessione della cambiale, sia derivante da una girata fatta posteriormente al protesto per mancato pagamento o dopo spirato il termine per levare protesto, sia derivante da atto separato ancorche' anteriore alla scadenza, si trasmettono al cessionario tutti i diritti cambiari del cedente, ma egli resta soggetto alle eccezioni opponibili a questo.

Il cessionario ha diritto alla Consegna della cambiale.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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