Articolo 103 - Della cambiale e del vaglia cambiario
Articolo 102Articolo 104
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1 gennaio 1934
Art. 103.

L'emittente e' obbligato nello stesso modo dell'accettante di una cambiale.

Il vaglia cambiario pagabile a certo tempo vista deve essere presentato al visto dell'emittente nel termine fissato dall'articolo 28. Il termine dalla vista decorre dalla data del visto apposto dall'emittente sul vaglia. Il rifiuto dell'emittente di apporre il visto datato e' constatato con protesto (articolo 30), la cui data serve a fissare l'inizio del termine dalla vista.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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