Articolo 42 - Della cambiale e del vaglia cambiario
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1 gennaio 1934
Art. 42.

Se la cambiale e' pagabile a giorno fisso in un luogo in cui il calendario e' differente da quello del luogo di emissione, la data della scadenza si intende fissata secondo il calendario del luogo di pagamento.

Se una cambiale tratta fra due piazze che hanno calendari diversi e' pagabile a certo tempo data, la scadenza e' stabilita contando dal giorno che secondo il calendario del luogo di pagamento corrisponde al giorno dell'emissione.

I termini di presentazione delle cambiali sono calcolati in conformita' alle disposizioni del comma precedente.

Queste disposizioni non si applicano se da clausola della cambiale o anche dalle, sole enunciazioni del titolo risulti l'intenzione di adottare norme diverse.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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