Articolo 29 - Della cambiale e del vaglia cambiario
Articolo 28Articolo 30
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1 gennaio 1934
Art. 29.

Il trattario puo' chiedere che gli sia fatta una seconda presentazione il giorno seguente alla prima. Gli interessati non possono prevalersi dell'inosservanza di tale richiesta se non sia stata menzionata nel protesto.

Il portatore non e' obbligato a consegnare al trattario la cambiale presentata per l'accettazione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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