Articolo 43 - Della cambiale e del vaglia cambiario
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1 gennaio 1934
Art. 43.

Il portatore di una cambiale pagabile a giorno fisso e a certo tempo data o vista deve presentarla al pagamento nel giorno in cui essa e' pagabile o in uno dei due giorni feriali successivi.

La presentazione della cambiale ad una stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1934
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