Articolo 2 del Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 73
Articolo 1Articolo 3
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4 giugno 2016
Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per «condanna» ogni decisione definitiva di condanna adottata dall'autorita' giudiziaria penale di un altro Stato membro nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato.
Entrata in vigore il 4 giugno 2016