Articolo 3 del Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 73
Articolo 2Articolo 4
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4 giugno 2016
Art. 3. Rilevanza delle decisioni di condanna 1. Le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorita' giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell'ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziali, sono valutate, anche in assenza di riconoscimento e purche' non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualita' o la professionalita' nel reato o la tendenza a delinquere.
2. Le condanne di cui al comma 1 hanno rilevanza anche ai fini delle decisioni da adottare nella fase delle indagini preliminari e nella fase dell'esecuzione della pena.
3. La valutazione delle condanne non comporta in ogni caso la loro revoca o il loro riesame, non ha effetto sulla loro esecutivita' e non rileva per le determinazioni relative al procedimento di revisione.
Entrata in vigore il 4 giugno 2016
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